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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
Articolo 21
1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che,
secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità,
possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere
impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro
professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di
cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità.
Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di
esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante
del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di
dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato.
* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato
ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque,
soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro
caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili
senza intervento di un sanitario.
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